Il D.L. n. 11 del 2009, convertito nella Legge n. 38 del 2009, apporta modifiche al Codice penale introducendo il delitto di atti persecutori (art. 612-bis) e la possibilità di richiedere al questore di riferimento l’ammonimento nei confronti dell’autore degli atti persecutori e il divieto di avvicinamento alla vittima. Per le Forze dell’Ordine, per i presidi sanitari e per le Istituzioni pubbliche viene previsto l’obbligo di fornire informazioni alla vittima sui centri antiviolenza del territorio e viene istituito, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, un numero verde nazionale con compiti di assistenza psicologica e giuridica.